La legge, prevedendo che il sindaco, avvenuta la sua proclamazione, proceda alla nomina della giunta e convochi il consiglio, ha confermato che l’esercizio della carica ha inizio dal momento della proclamazione dei risultati elettorali.
All’inizio della prima seduta del consiglio, avvenuta la convalida ed ove dovuta o prevista l’elezione del presidente dell’assemblea, il sindaco presta davanti al consiglio stesso il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Dopo il giuramento egli comunica al consiglio la composizione della giunta comunale che ha nominato e che collaborerà con lui per realizzare il programma di amministrazione che sarà presentato entro il termine stabilito dallo statuto. Inoltre nomina i componenti della giunta, tra i quali un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione con le modalità già esaminate. Il sindaco può revocare uno o più assessori e sostituirli, dandone motivata comunicazione al consiglio, così come, dopo aver preso atto delle dimissioni presentate da uno o più assessori, provvede alla sostituzione dandone motivazione al consiglio.
Il primo comma dell’art.48 del T.U. stabilisce che la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Il sindaco costituisce con i suoi collaboratori, da lui stesso prescelti, un rapporto di fiducia che si concretizza con l’associazione di responsabilità nell’adozione degli atti collegiali di amministrazione; convoca e presiede la giunta, stabilisce quando si tengono le adunanze e il relativo ordine del giorno. La convocazione viene effettuata con le modalità previste dal regolamento. Nei comuni fino a 15000 abitanti il sindaco convoca e presiede il consiglio, stabilisce la data delle adunanze e l’ordine del giorno. Se lo statuto ha previsto l’elezione del presidente del consiglio, dallo stesso eletto nel suo seno, le funzioni pertinenti a tale carica sono esercitate dal presidente anziché dal sindaco. I consigli dei comuni con oltre 15000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Il sindaco partecipa, come membro effettivo, alle adunanze del consiglio comunale, con potere di voto ed è computato ai fini della determinazione del quorum delle presenze. Inoltre propone al consiglio indirizzi generali di governo; presenta proposte relative agli atti fondamentali di competenza del consiglio; risponde, direttamente o a mezzo degli assessori da lui stesso delegati, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Comunica al consiglio la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti della giunta. Infine, sentita la giunta, entro il termine fissato dallo statuto, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il consiglio, secondo le modalità disciplinate dallo statuto, partecipa alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, in base non ad una pubblica selezione ma alle diverse competenze e professionalità. Tutte la nomine e le designazioni devono essere effettuate dal sindaco entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il potere di revoca da parte del sindaco dei rappresentanti dallo stesso designati deve essere esercitato per motivi di interesse dell’ente rappresentato, da illustrare nel provvedimento di revoca, notificato all’interessato.
L’art.50 c.10 del T.U. conferisce al sindaco la competenza relativa alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e quella di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U., dallo statuto e dai regolamenti. E’ evidente l’intenzione del legislatore di assicurare al sindaco tutte le condizioni affinché possa esercitare le sue funzioni di organo responsabile dell’amministrazione comunale contando su un organo collegiale - la giunta - di sua fiducia e scegliendo i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obbiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell’assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obbiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
L’art.108 del T.U. ha previsto l’istituzione del direttore generale; nei comuni con oltre 15000 abitanti, previa deliberazione della giunta comunale, il sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale è revocato dal sindaco previa deliberazione della giunta; la durata dell’incarico, inoltre, non può eccedere quella del mandato del sindaco. Quest’ultimo nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art.98 del T.U. Salvo quanto disposto dall’art.100 relativamente alla revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando a esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
L’art.50 c.2 del T.U. conferma al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti. La violazione del dovere di vigilanza del sindaco sulle attività degli uffici e degli assessori deve essere specificamente provata e non genericamente invocata.
Il sindaco, tenendo conto delle funzioni attribuite alla competenza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e infine esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione di provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione delle dimensioni dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti regionali.
In caso di emergenza che riguardi i territori di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti sopra indicati, coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Tali orari possono essere modificati dal sindaco per rispondere alle necessità dell’utenza in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico od acustico o comunque quando si verificano circostanze straordinarie. Il sindaco prevede misure per l’armonizzazione degli orari che contribuisca , in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore del trasporto.
Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano territoriale di cui all’art.18 viene istituito un piano di concertazione cui partecipa il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’art.24 c.2 Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), indicandone l’ordine di priorità. Per tale finalità è istituito un Fondo per l’armonizzazione dei tempi nelle città.
Alla ripartizione delle risorse messe a disposizione, che arrivano al limite massimo di 15 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 2001, provvede il CIPE una volta sentita la Conferenza unificata. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all’art.24.
I contribuiti in questione sono concessi prioritariamente ad associazioni di comuni; a progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di cooperazione e coordinamento con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari di servizi con vasti bacini di utenza.
La legge 23 marzo 2001 n.93, recante disposizioni in campo ambientale, ha disposto all’art.17 quinto comma, che i sindaci, anche qualora non sussista previsione nello statuto comunale, possono promuovere specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico, o sui piani del traffico già adottati dalle loro amministrazioni, al fine di attivare iniziative nell’ambito degli stessi piani per ridurre l’inquinamento. Con legge dell’8 marzo 2000 sono state stabilite disposizioni in materia sociale e norme per il “coordinamento del tempo nelle città” che si propongono di promuovere il razionale uso del tempo nelle città per fini di utilità e solidarietà sociale e che attribuiscono al comune e al sindaco compiti particolari.