Reportage

Elezione, funzioni e attività di chi guida l'amministrazione comunale.

Sindaco - Giurisprudenza relativa alle sue funzioni

La giurisprudenza ha espresso interessanti indicazioni in merito alle funzioni del sindaco. Si riportano di seguito alcune delle decisioni più significative.

In materia di delega di competenze agli assessori, la C.d.C. (sez. riun., 18 marzo 1996, n.13/A) ha stabilito che la responsabilità amministrativa per danno del sindaco non resta esclusa dall’aver delegato settori di competenza ad un assessore, in quanto l’autonomia di un delegato non può mai stare a significare l’annullamento totale delle responsabilità del sindaco delegante che continua a qualificarsi quale centro di imputazione di specifici e doverosi comportamenti per il solo fatto di aver conferito la delega. E’ stato successivamente ritenuto che “ la delega di funzioni conferite dal sindaco all’assessore affranca il delegante dalla responsabilità” per danni derivati all’ente in caso di omesso specifico esercizio delle funzioni. Per ciò che riguarda la competenza a fornire autorizzazioni sanitarie per laboratori e stabilimenti industriali, non è assegnata alcuna disposizione di legge o di regolamento al sindaco quale ufficiale di governo o quale autorità sanitaria locale. Ne consegue che la relativa competenza spetta alle U.S.L.(Cass. pen., III, 12 marzo 1998, n.5592, Cass.pen.1999, 3209).

Il Consiglio di Stato, V sezione, con sentenza n.766 del 15 febbraio 2001 ha affermato che il sindaco “non è solo l’autorità istituzionale competente in materia di provvedimenti volti a rimuovere danni o pericoli per la salute pubblica derivanti dall’esercizio di lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, ma è anche titolare di un’ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle dette lavorazioni, esercitabile in qualsiasi tempo”, pertanto l’ingiunzione disposta dal sindaco nei confronti di un’impresa a presentare un progetto per l’eliminazione di paventati pericoli e di mettere in funzione l’impianto entro novanta giorni si inquadra correttamente nell’ambito di poteri spettanti al sindaco e previsti dall’art.216 T.U. cit. L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un’industria classificata insalubre, ai sensi del D.M. 2 marzo 1987, è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni moleste; pertanto, in difetto di tali requisiti, il sindaco può disporre, ai sensi dell’art. 217 del T.U. 27 luglio 1934, n.1265, la revoca del nulla osta e la cessazione dell’attività. E’ illegittima, in mancanza di una espressa norma di legge, la delega al sindaco di poteri attribuiti al consiglio comunale, a meno che non abbia ad oggetto atti meramente esecutivi.