L’art.61 del Testo unico stabilisce che non può essere eletto alla carica di sindaco: il ministro di un culto; colui che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell’amministrazione il posto di segretario comunale. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione, già compresa al n.2 dell’art.61, secondo la quale chi ha ascendenti o discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che rivestono la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali, non può essere eletto alla carica di sindaco. La norma sopra riportata è stata in tal modo corretta. La carica di sindaco di un comune compreso nella regione è incompatibile con la carica di consigliere regionale.
L’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20000 abitanti, la decadenza dalla carica elettiva ricoperta. Deputati e Senatori possono ricoprire le cariche di consiglieri comunali e provinciali. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco. Non sono eleggibili i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli dei comuni, il cui territorio coincide con il territorio della AU.S.L. od ospedaliera con cui sono convenzionati.
Con risoluzione del Ministero dell’Interno è stato ritenuto che non sussista incompatibilità fra la carica di sindaco in un comune con oltre 15000 abitanti e quella di presidente della provincia, non integrando il caso specifico alcune delle ipotesi di ineleggibilità previste dalle norme in precedenza esaminate.
Il Testo unico (articoli 69 e 70) conferma la giurisdizione del tribunale civile nelle controversie inerenti alla eleggibilità alla carica di sindaco. Avvenuta la proclamazione degli eletti da parte del presidente dell’ufficio elettorale centrale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse successivamente a tale proclamazione e fino alla data della prima seduta del consiglio. Non possono essere rimosse le cause di ineleggibilità preesistenti all’elezione.