Reportage

Elezione, funzioni e attività di chi guida l'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale - Formazione

La giunta comunale, la cui composizione è determinata dall’articolo 47 del Testo Unico, è formata dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco e comunque non superiore a sedici unità.

L’operazione prevista dalla legge, comporta la costituzione, nei comuni con oltre 10000 abitanti e fino a 30000, di una giunta composta con il sindaco da otto membri. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 47, possono fissare il numero degli assessori, ovvero il numero massimo degli stessi. Nel caso in cui lo statuto stabilisca il numero degli assessori, il sindaco deve effettuare le nomine di sua competenza assicurando la composizione “rigida” della giunta fissata dallo statuto. Quando lo statuto stabilisce il numero massimo degli assessori, il sindaco può limitare la composizione della giunta nominando un numero di assessori minore di quello massimo fissato dallo statuto.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Nei comuni suddetti la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore comunale, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti. La nomina dei componenti della giunta è quindi effettuata dal sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al consiglio comunale nella prima adunanza dallo stesso tenuta.

I componenti della giunta durano in carica per un periodo di cinque anni: infatti anche se l’art. 51 del T.U., così come l’art. 2 della legge n.81/1993 dallo stesso sostituito, stabilisce la durata quinquennale del mandato del sindaco e del consiglio comunale, senza riferimento alla giunta, tuttavia si ritiene che la durata in carica della giunta sia la stessa stabilita per gli altri organi del governo. La decadenza della giunta è inscindibilmente legata a quella del sindaco.

Il regolamento della giunta comunale deve comprendere le modalità e procedure per garantire, senza appesantimenti formali, l’efficiente funzionamento dell’organo esecutivo di governo. In quella sede devono essere individuati e risolti i problemi relativi alle modalità ed ai termini di convocazione, all’ordine del giorno, all’esigenza di trattare proposte istruite e corredate dai pareri dei responsabili dei servizi. Le modalità di votazione, le presenze necessarie per la legalità della seduta, i contenuti dei verbali, devono trovare nel regolamento la loro completa definizione. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Gli statuti comunali infine devono prevedere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.125 e per promuovere la presenza di componenti di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali del comune e degli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, così come stabilito dall’art.6c.3 del T.U.