Reportage

Elezione, funzioni e attività di chi guida l'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale - Il Vicesindaco

Compete al sindaco la convocazione e la presidenza della giunta comunale.In caso di assenza o di impedimento del sindaco le funzioni relative alla convocazione ed alla presidenza della giunta sono di competenza del vicesindaco, il quale viene nominato dal sindaco fra i componenti della giunta stessa. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso (di cui all’art. 53 del Testo Unico degli Enti Locali) o nel caso di sospensione dalle funzioni ai sensi dell’art.59. Se il sindaco è cessato dalla carica, il vicesindaco assume la reggenza della carica e delle funzioni fino all’elezione del nuovo sindaco.

La supplenza del vicesindaco è generale e si estende a tutti gli atti sindacali senza bisogno di delega specifica; in assenza di sindaco e vicesindaco fa le veci del sindaco l’assessore anziano, senza che a tal fine sia necessaria una specifica investitura. Verificandosi le condizioni di rimozione, decadenza, decesso o impedimento del sindaco, la giunta decade e viene provveduto allo scioglimento del consiglio. I due organi collegiali – giunta e consiglio – rimangono in carica fino all’elezione del nuovo sindaco; fino a questo momento il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco secondo le modalità precedentemente illustrate. Diverso effetto sortiscono invece le dimissioni del sindaco, le quali diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla presentazione delle stesse al consiglio. In tal caso, quest’ultimo viene sciolto con contestuale nomina di un commissario. Cessa pertanto ogni attività, anche di ordinaria amministrazione, del consiglio, della giunta e del vicesindaco.

L’uso della fascia tricolore è consentito nel caso in cui il vicesindaco partecipi a cerimonie ufficiali in sostituzione del sindaco.