Le competenze della giunta sono in generale stabilite dall’art. 48 del T.U. (Testo Unico Enti Locali), secondo il quale la giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo rientranti, ai sensi dell’art.107c.1 e 2 del T.U., nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Queste ultime assumono particolare rilevanza in quanto concorrono, con un apporto preparatorio indispensabile, alla formazione ed adozione da parte dell’assemblea consiliare degli atti fondamentali, relativi all’ordinamento, alla programmazione, ai bilanci, alla pianificazione urbanistica.
La giunta inoltre collabora alla formazione delle linee programmatiche di mandato che il sindaco presenta al consiglio. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio la giunta definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obbiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (i dirigenti). La giunta propone al consiglio il rendiconto della gestione, allegando allo stesso una propria relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa ha inoltre potere deliberativo in materia di variazioni di bilancio, nomina e revoca del direttore generale, revoca del segretario comunale, utilizzo di entrate a specifica destinazione, proposte di riequilibrio del bilancio, rendiconto di gestione, procedure di esecuzione, anticipazione di tesoreria, aliquote di tributi e tariffe dei servizi, elenco annuale dei lavori pubblici, progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici, programma triennale dei lavori pubblici, piani di lottizzazione, statuto e regolamenti dei tributi comunali, collaborazione istituzionale per la sicurezza e beni culturali.
Tuttavia sono previsti anche dei limiti ben precisi all’attività degli assessori, come risulta dall’art.19 (divenuto art.78 del T.U.), il quale stabilisce che gli amministratori degli Enti locali, compresi gli assessori comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado. Lo stesso articolo stabilisce che i componenti della giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Agli assessori è vietato svolgere incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.