Reportage

Elezione, funzioni e attività di chi guida l'amministrazione comunale.

Il Consiglio Comunale

Il procedimento elettorale, nei suoi aspetti più salienti, dà valore preminente alla scelta effettuata dai cittadini per la candidatura e l’elezione del sindaco; la diretta legittimazione ricevuta dai cittadini attribuisce al ruolo del sindaco un rilievo particolare, rispetto alla legislazione previdente che ne attribuiva la nomina al consiglio nel quale era stato eletto consigliere.
Il consiglio comunale è, come il sindaco, eletto dai cittadini e se la sua composizione, per effetto del premio di maggioranza istituito per assicurare stabilità all’amministrazione, non esprime oggi diversamente dal passato, la rappresentanza proporzionale dei voti degli elettori, costituisce sempre l’assemblea che comprende gli eletti dall’intera comunità.

La presentazione delle candidature per le cariche di sindaco e di consigliere comunale, restituisce alle stesse il significato di una prima scelta diretta operata dagli elettori, sia per le persone proposte, sia per le funzioni per le quali le stesse vengono designate. L’obbligo della presentazione, con le candidature, del programma amministrativo, da affiggersi all’albo pretorio, rende coscienti i cittadini degli intendimenti che i candidati si propongono e consente, nelle loro scelte, di valutare insieme i programmi e le persone che si impegnano a realizzarli. Tuttavia la pubblicazione dei programmi solo all’albo pretorio non rende possibile alla maggior parte dei cittadini di conoscerne e valutarne i contenuti. E’ una condizione fortemente riduttiva del valore della scelta degli elettori e non consente il consapevole costituirsi di quel “patto fra elettore ed eletto” che deve essere realizzato dal nuovo ordinamento. E’ quindi auspicabile che questo aspetto sia corretto dallo statuto prevedendo modalità idonee per consentire ai cittadini di avere tempestiva conoscenza dei programmi che i candidati si propongono di realizzare.

Il consenso elettorale ottenuto dal sindaco, determina, nei comuni sino a 15000 abitanti, l’attribuzione dei 2/3 dei seggi del consiglio comunale alla lista collegata con la sua candidatura che ha riportato il maggior numero dei voti; nei comuni con oltre 15000 abitanti, alla lista o gruppi di liste collegate con il candidato eletto sindaco, è attribuito il 60% del consiglio comunale, a condizione che nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Il candidato sindaco non eletto prevale sui consiglieri della lista alla quale era collegato nel primo turno di votazioni, con la precedenza nella nomina a consigliere comunale