Reportage

Elezione, funzioni e attività di chi guida l'amministrazione comunale.

Il Direttore Generale

La figura del Direttore Generale, disciplinata dall’art.108 del Testo Unico delle Autonomie locali (D.Lgs.267/2000), è stata introdotta dalla L.127/97 e si inserisce nel solco della trasformazione che ha portato gli Enti locali, dall’inizio degli anni ’90, ad assumere una fisionomia sempre più simile a quella di un’azienda.
La marcata separazione tra i compiti di indirizzo politico degli organi di governo e quelli gestionali dei Dirigenti e la conseguente necessità di introdurre una gestione di tipo manageriale, hanno creato le premesse per l’istituzione di un organo di vertice dell’apparato burocratico che ne coordini il funzionamento e funga da riferimento per tutta la macchina amministrativa. Così nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti al Sindaco è attribuita la facoltà di nominare, al di fuori della dotazione organica e previa deliberazione della Giunta, un Direttore Generale con il compito di dirigere e coordinare l’attività dei Dirigenti perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Il Direttore Generale sovrintende a tutta l’attività di gestione del Comune, al fine di attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al Direttore generale tutti i Dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario. La nomina è un atto discrezionale e il rapporto è a tempo determinato, non potendo in ogni caso essere superiore a quello del Sindaco. L’incarico è di tipo strettamente fiduciario e può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, se tale carattere viene meno.